COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. BORORE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 13 del 16.10.2008. Gara Usinese / Borore del 12.10.2008:

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. BORORE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 13 del 16.10.2008. Gara Usinese / Borore del 12.10.2008: La reclamante chiede sia ridotta la squalifica a sei giornate di gara inflitta al giocatore Arbau Antonio ritenuto responsabile, dopo essere stato espulso per aver rivolto all’arbitro un volgare insulto, di essersi avvicinato allo stesso colpendolo con due buffetti al capo ed ingiuriandolo ancora volgarmente. Sostiene la Società U.S. Borore che il proprio tesserato ha posto in essere un atteggiamento certamente antiregolamentare ma non certo violento che va inquadrato nell’ambito di una protesta smodata. La Commissione letti gli atti, accertata la regolarità del reclamo, ritiene quanto segue. In effetti, l’azione antiregolamentare del giocatore Arbau Antonio non può nel modo più assoluto, essere ricompreso in un atto di violenza, posto che lo stesso direttore di gara definisce il comportamento del giocatore non foriero di alcun dolore; gli schiaffetti vengono riferiti con due virgolette che certamente stanno proprio a dimostrare che non si trattava di veri schiaffi bensì di buffetti volti magari a sottolineare ironicamente la sua disapprovazione al provvedimento arbitrale che, peraltro, non aveva tutelato l’Arbau, vittima di diversi e duri interventi da tergo. Tale ricostruzione dei fatti appare attendibile, posto che l’aver apostrofato l’arbitro con un insulto senza una logica motivazione non trova altra adeguata interpretazione. Resta quindi un’azione di scomposta ed ingiuriosa protesta che come tale deve essere valutata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Arbau Antonio da sei a quattro giornate effettive di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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