COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.D.S. VILLANOVATULO ARGEI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 6 novembre 2008. Gara Muravera / Villanovatulo del 1° novembre 2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.D.S. VILLANOVATULO ARGEI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 6 novembre 2008. Gara Muravera / Villanovatulo del 1° novembre 2008. La A.S.D. Villanovatulo ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo alla gara di cui in epigrafe, nella parte in cui è stata irrogata al dirigente del Villanovatulo Piras Paolo l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2008. Nell’allegato al referto arbitrale si legge che, al termine della gara, il medico del Villanovatulo attaccava il Doussou con ripetute frasi ingiuriose, minacciose e con ripetuti insulti. Nel reclamo datato del 10 novembre 2008 la società Villanovatulo afferma che il dott. Piras Paolo non ha né minacciato, né insultato il giocatore Doussou e che il termine “negretto” utilizzato dallo stesso veniva proferito al solo fine di distinguerlo dagli altri giocatori e non certo per offenderlo. Nel ricorso si evidenzia che il dott. Piras Paolo è un medico impegnato nel sociale, che ha pure battezzato un bambino di colore ed inoltre si asserisce che i dirigenti avrebbero protestato contro la società del Muravera perché gli spogliatoi erano privi dell’acqua per la doccia. Alla luce dei suddetti fatti, la Società Villanovatulo chiede una notevole riduzione dell’inibizione inflitta al Piras Paolo. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, rileva quanto segue. La sanzione inflitta al dirigente Piras Paolo è congrua all’accaduto. Dal referto arbitrale emerge un racconto dei fatti del tutto logico: non vi sono elementi contraddittori in forza dei quali dubitare sulle interpretazioni e sulle accezioni fortemente negative da attribuire alle parole utilizzate dal Piras per apostrofare il giocatore di colore Doussou. Del tutto apodittiche ed al tempo stesso inconferenti sono le giustificazioni offerte dalla società Villanovatulo per giustificare ed interpretare le asserzioni del dirigente Piras. E d’altronde, non è dato comprendere come sia possibile negare integralmente i fatti come contestati, e poi richiedere soltanto una notevole riduzione dell’inibizione inflitta. L’interpretazione del Giudice Sportivo alle parole pronunciate dal Piras, in mancanza di contrari elementi probatori, è “sine dubio” la più credibile e corretta, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, di talchè anche la sanzione inflitta è del tutto proporzionata ed adeguata ai fatti come descritti e contestati. Per tutti questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Villanovatulo alla quale dispone che venga addebitata la tassa.
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