COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Maccecchini Paolo, Presidente della Soc. US MALNATESE, di Vuocolo Franco, Presidente della Soc. ARCISATESE AUDAX, della Società US MALNATESE e della Società ARCISATESE AUDAX per rispondere: • i primi due della violazione di cui all’art.1 del CGS in relazione all’art.38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito al Signor Cucchi Angelo di svolgere l’attività di allenatore, pur non essendo tesserato per le rispettive Società; • le Società US MALNATESE e ARCISATESE AUDAX della violazione dell’art.4 comma 1 del CGS, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai rispettivi Presidenti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Maccecchini Paolo, Presidente della Soc. US MALNATESE, di Vuocolo Franco, Presidente della Soc. ARCISATESE AUDAX, della Società US MALNATESE e della Società ARCISATESE AUDAX per rispondere: • i primi due della violazione di cui all’art.1 del CGS in relazione all’art.38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito al Signor Cucchi Angelo di svolgere l’attività di allenatore, pur non essendo tesserato per le rispettive Società; • le Società US MALNATESE e ARCISATESE AUDAX della violazione dell’art.4 comma 1 del CGS, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai rispettivi Presidenti. All’udienza dell’11/09/2008, oltre al Rappresentante della Procura Federale si è presentato il deferito Franco Vuocolo, Presidente della Soc. ARCISTESE AUDAX, assistito dal Sig. Luigi D’Alessandro, segretario della stessa società. Dopo la relazione del Presidente, nella quale venivano richiamati i documenti che dimostravano la sussistenza dei fatti contestati, e cioè l’impiego da parte della due Società del Sig.Angelo Cucchi in qualità di allenatore, senza che il medesimo fosse all’epoca tesserato per le stesse, veniva data la parola al deferito presente. Il Sig.Franco Vuocolo portava a giustificazione del suo comportamento la circostanza che la sua società, attraverso l’allora segretario, in data 02.11.2007 aveva inoltrato domanda di tesseramento per il tecnico, quindi l’impiego dello stesso era avvenuto in buona fede, anche se con una dose di negligenza. Subito dopo, ai sensi dell’art.23 CGS il deferito ed il Rappresentante della Procura Federale hanno concordato la richiesta di applicazione della pena, quantificando le sanzioni nella misura di mesi due di inibizione per il Presidente Franco Vuocolo ed Euro 200,00 di ammenda per la Soc. US ARCISATESE AUDAX. Il Rappresentante della Procura Federale, inoltre concludeva per l’affermazione della responsabilità del Presidente della Soc. US Malnatese Paolo Maccecchini e della Società stessa in ordine alle violazioni contestate, con inflizione della sanzione della inibizione per mesi quattro per Paolo Maccecchini e dell’ammenda di Euro 400,00 per la Soc. US Malnatese. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti Franco Vuocolo e Soc. US ARCISATESE AUDAX, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati. applica • a Franco Vuocolo la sanzione di mesi 2 di inibizione; • alla Soc. US ARCISATESE AUDAX la sanzione di Euro 200,00 di ammenda. Ritenuta la responsabilità di Paolo Maccecchini e della Soc. US MALNATESE in ordine alle violazioni rispettivamente contestate, tenuto conto della rilevanza delle stesse infligge a Paolo Maccecchini la sanzione di mesi tre di inibizione ed alla Soc. US MALNATESE la sanzione di Euro 300,00 di ammenda.
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