COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, Massironi Filippo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, Massironi Filippo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società, firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Massironi Filippo, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre Usuelli Sonia, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio afflitto da responsabilità per il rapporto di immedesimazione organica, per la sua qualità di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Massironi Filippo, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento; • la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it