• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, di Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, di Santini Carlo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.335/2008)
per rispondere:
• i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società, firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Santini Carlo, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre De Blasio Anna, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio afflitto da responsabilità per il rapporto di immedesimazione organica, per la sua qualità di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Santini Carlo, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento;
• la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti.
In via preliminare la Commissione Disciplinare, considerato che i due fascicoli relativi ai deferimenti oggetto di discussione riguardano entrambi la stessa Società, suoi dirigenti e calciatori già tesserati per la stessa e che, inoltre, analoghe sono le violazioni contestate dalla Procura Federale, per ragioni di economia processuale, dispone la riunione dei due procedimenti.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, di Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, di Santini Carlo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.335/2008)
per rispondere:
• i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società, firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Santini Carlo, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre De Blasio Anna, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio afflitto da responsabilità per il rapporto di immedesimazione organica, per la sua qualità di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Santini Carlo, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento;
• la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti.
In via preliminare la Commissione Disciplinare, considerato che i due fascicoli relativi ai deferimenti oggetto di discussione riguardano entrambi la stessa Società, suoi dirigenti e calciatori già tesserati per la stessa e che, inoltre, analoghe sono le violazioni contestate dalla Procura Federale, per ragioni di economia processuale, dispone la riunione dei due procedimenti.
Gli addebiti mossi con gli atti di deferimento riguardano la falsa sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di tesseramento dei minori Massironi Filippo e Santini Carlo, delle rispettive madri Usuelli Sonia e De Blasio Anna.
Le indagini svolte dalla Procura Federale hanno dato piena conferma, come già rilevato dalla Commissione Tesseramenti, della falsità delle sottoscrizioni delle madri dei minori.
Dalla ricostruzione dei due episodi si evince come al momento delle sottoscrizioni dei moduli, avvenute presso la sede societaria, nessuna delle due Signore era presente.
In apertura della odierna udienza il Presidente della Commissione relazionava sul contenuto dei fascicoli indicando gli elementi di prova raccolti a carico dei deferiti.
Veniva, quindi, data la parola ai deferiti, tutti presenti: il Presidente della Società GS CONCOREZZESE produceva uno scritto, al quale si riportava, nel quale si riferiva semplicemente dei buoni precedenti societari e dell’impegno messo al servizio dei giovani, senza alcun riferimento alle contestazioni in oggetto.
Subito dopo i deferiti chiedevano di usufruire della applicazione della pena prevista dall’art.23 del CGS e concordavano con il Rappresentante della Procura Federale l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• per Villa Carluccio la sanzione di mesi 1 e giorni 10 di inibizione, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS;
• per Mandelli Carlo la sanzione di mesi 4 di inibizione, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS;
• per la Società GS CONCOREZZESE la sanzione di Euro 600,00 di ammenda, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS;
• per Massironi Filippo la sanzione di mesi 3 di squalifica, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS;
• per Santini Carlo la sanzione di mesi 3 di squalifica, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS.
Motivi della decisione
I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti, come già più sopra riportato, risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento; pertanto
La Commissione Disciplinare Territoriale
preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati,
applica
• a Villa Carluccio la sanzione di mesi 1 e giorni 10 di inibizione, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS;
• a Mandelli Carlo la sanzione di mesi 4 di inibizione, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS;
• alla Società CONCOREZZESE la sanzione di Euro 600,00 di ammenda, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS;
• a Massironi Filippo la sanzione di mesi 3 di squalifica, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS;
• a Santini Carlo la sanzione di mesi 3 di squalifica, tenuto conto della riduzione di pena ex art.23 CGS.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, di Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, di Santini Carlo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.335/2008)
per rispondere:
• i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società, firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Santini Carlo, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre De Blasio Anna, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio afflitto da responsabilità per il rapporto di immedesimazione organica, per la sua qualità di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Santini Carlo, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento;
• la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti.
In via preliminare la Commissione Disciplinare, considerato che i due fascicoli relativi ai deferimenti oggetto di discussione riguardano entrambi la stessa Società, suoi dirigenti e calciatori già tesserati per la stessa e che, inoltre, analoghe sono le violazioni contestate dalla Procura Federale, per ragioni di economia processuale, dispone la riunione dei due procedimenti."