COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società AS VISTARINO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Rustioni Rosolino, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 09/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società AS VISTARINO Campionato 1^ categoria e del suo Presidente sig. Rustioni Rosolino, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai campionati giovanili.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL visto l’art.32 comma 1 del Regolamento della LND, preso atto che la deferita si è presentata avanti Questa Commissione e ha giustificato il fatto di non essere riuscita ad allestire una squadra Juniores/Under 18 per la mancanza di giovani calciatori e per difficoltà organizzative; rilevata l’effettiva violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND commina alla società AS VISTARINO l’ammenda di Euro 750,00 e al suo Presidente sig. Rustioni Rosolino l’inibizione di mesi 2.
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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