COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società US VIGHIGNOLO Campionato Promozione e del suo Presidente sig. Livio Tenconi, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali).
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera delle Procura Federale a carico della società US VIGHIGNOLO Campionato Promozione e del suo Presidente sig. Livio Tenconi, per la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali).
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL visto l’art.32 comma 1 del Regolamento della LND, preso atto che i deferiti non si sono presentati avanti Questa Commissione e con il Rappresentante della Procura Federale hanno chiesto ai sensi dell’art.23 del CGS l’applicazione della pena nelle seguenti misure:
-per il presidente sig. Livio Tenconi mesi 2 di inibizione;
-per la US VIGHIGNOLO l’ammenda di Euro 667,00;
OSSERVA
il comportamento addebitato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti, visto l’art.23 del CGS.
APPLICA
al sig. Livio Tenconi Presidente della società VIGHIGNOLO 2 mesi di inibizione;
alla società VIGHIGNOLO Euro 667,00 di ammenda.
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