COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Massimo GALMOZZI, già consigliere della Soc. Polisportiva K2 Caselle per rispondere: • della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del CGS per aver sottoscritto e trasmesso alla FIGC, Comitato Provinciale di Lodi, in data 6 Luglio 2007, senza averne alcun potere, la lista di svincolo della Società Polisportiva K2 Caselle.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Massimo GALMOZZI, già consigliere della Soc. Polisportiva K2 Caselle per rispondere: • della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del CGS per aver sottoscritto e trasmesso alla FIGC, Comitato Provinciale di Lodi, in data 6 Luglio 2007, senza averne alcun potere, la lista di svincolo della Società Polisportiva K2 Caselle. Alla udienza, oltre al Rappresentante della Procura Federale, ha presenziato il deferito Massimo Galmozzi. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola al deferito, il quale ha ammesso il fatto materiale, relativo alla sottoscrizione della lista di svincolo dei calciatori, ma ha giustificato il suo comportamento assumendo di avere agito in buona fede, avendo ricevuto notizia che le dimissioni presentate alla Società erano state respinte e, quindi, di avere ritenuto di avere ancora il potere di compiere l’atto. Inoltre ha aggiunto che la Società, al momento del tesseramento, si era impegnata a svincolare i calciatori a fine stagione, dunque di aver agito in conformità del volere della società. Infine il sig. Massimo Galmozzi ha dichiarato di non essere più tesserato per alcuna società. Successivamente il deferito, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nella misura di mesi sei di inibizione, tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS. Motivi della decisione Il comportamento addebitato al deferito risulta pienamente provato attraverso la documentazione in atti. Pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata dal deferito, in merito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenuta accoglibile la sanzione concordata tra le parti in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato applica a Massimo Galmozzi la sanzione di mesi sei di inibizione, da scontarsi in caso di nuovo tesseramento.
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