COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.50 del 19/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. DEFERIMENTO di BELPULSI Patrick, FABBIANO Domenico e A.S.D. PORTOCANNONE1993
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.50 del 19/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. DEFERIMENTO di BELPULSI Patrick, FABBIANO Domenico e A.S.D. PORTOCANNONE1993
Con atto n. 1548/1322pf07-08/MS/blp del 7 ottobre 2008, la Procura Federale deferiva, dinanzi a codesta Commissione Disciplinare Territoriale, il sig. Belpulsi Patrick, il sig. Fabbiano Domenico e la società A.S.D. Portocannone 1993, per rispondere il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all’art. 40, comma 4, N.O.I.F. e all’art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S. per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Portocannone 1993 mentre era ancora tesserato per altra società, il secondo, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Portocannone 1993, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all’art. 40, comma 4, N.O.I.F. e all’art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S. per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Belpulsi Patrick in presenza di altro tesseramento valido, la terza per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. delle condotte ascritte ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della comunicazione alle parti ed alla Procura Federale della riunione fissata per discutere del deferimento, ha dichiarato aperto il dibattimento.
Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Paolo Mormando, il sig. Fabbiano Domenico ed il sig. Antonucci Antonio nella sua qualità di Presidente pro-tempore della società A.S.D. Portocannone 1993. Non è comparso Belpulsi Patrick.
Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento e si è riservato le conclusioni al termine dell’audizione dei deferiti.
Fabbiano Domenico e Antonucci Antonio hanno riconosciuto il comportamento non diligente tenuto in occasione del tesseramento del calciatore Belpulsi Patrick ed hanno riferito che lo stesso ha giocato una o al massimo due gare, perché appena saputo del doppio tesseramento si è provveduto a restituire il tesserino del medesimo alla Federazione.
La Procura Federale ha concluso chiedendo per il calciatore Belpulsi Patrick la squalifica per mesi due, per il sig. Fabbiano Domenico la inibizione per mesi due e per la società A.S.D. Portocannone 1993 l’ammenda di euro 400,00.
La C.D. valutati i fatti posti a base del deferimento, che risultano tutti confermati, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai deferiti presenti, del fatto che il calciatore all’epoca dei fatti era quindicenne e delle precedenti decisioni in materia, ritiene che le richieste avanzate dal rappresentante del Procura Federale possano essere ridotte. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale del Molise
DELIBERA
di infliggere al calciatore Belpulsi Patrick la squalifica per mesi due, al sig. Fabbiano Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Portocannone 1993, la inibizione per mesi uno ed alla società A.S.D. Portocannone 1993 la sanzione della ammenda di euro 200,00.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle suddette sanzioni.
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