COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Angello Russo (dirigente A.S.D. Olimpia San Pietro) (A.S.D. Olimpia San Pietro) (Me) Procedimento 05/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Angello Russo (dirigente A.S.D. Olimpia San Pietro) (A.S.D. Olimpia San Pietro) (Me) Procedimento 05/A
Considerato che la Procura Federale con nota 781/806 del 25 Agosto 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 e 3 C.G.S. e artico 4 comma 2C.G.S. in relazione agli addebiti contestati al Sig. Angelo Russo;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 14 Ottobre 2008 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Angelo Russo la inibizione per mesi 24 (ventiquattro); alla A.S.D Olimpia San Pietro l’ammenda di € 1000,00
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: di cui alla memoria difensiva prodotta
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro ascritto ed accertato dall’Organo Inquirente attraverso la sua attività istruttoria e risultanze curate e documentate. Ritenute non esimenti delle responsabilità addebitate e tanto meno dell’invocata innocenza e di non coinvolgimento in merito della società anche essa deferita, le motivazioni sostenute nella memoria difensiva
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Russo Angelo (dirigente pro tempore della A.S.D. Olimpia San Pietro) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. a tutto il 30 Giugno 2010 alla società A.S.D. Olimpia San Pietro, a titolo di responsabilità oggettiva a sensi dell’articolo 4 comma 2 C.G.S. l’ammenda di € 1000,00
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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