COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Modica Giorgio (già calciatore tesserato A.S.D. Città di Modica C/5) Sig. Ribenedetto Salvatore (legale rappresentante U.S. Monterosso almo) U.S. Monterosso Almo (Rg) per responsabilità oggettiva Procedimento 06/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Modica Giorgio (già calciatore tesserato A.S.D. Città di Modica C/5) Sig. Ribenedetto Salvatore (legale rappresentante U.S. Monterosso almo) U.S. Monterosso Almo (Rg) per responsabilità oggettiva Procedimento 06/A Considerato che la Procura Federale con nota 799/910 del 26 Agosto 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 40 comma 4 N.O.I.F. e art. 10 comma 2 C.G.S. e art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 14 Ottobre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Modica Giorgio la squalifica per mesi 2 (due) al Sig. Ribenedetto Salvatore la inibizione per mesi 4 (quattro); alla U.S. Monterosso almo l’ammenda di € 300,00. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Modica Giorgio (calciatore già tesserato con A.S.D. Città di Modica C/5) la squalifica a tutti gli effetti per mesi 2 (due); al Sig. Ribenedetto Salvatore (legale rappresentante U.S. Monterosso Almo) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 4 (quattro); alla U.S. Monterosso Almo l’ammenda di € 300,00 La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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