COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO SOCIETA’ USD NOTO – BUCCHERI SALVATORE (CALCIATORE TESSERATO USD NOTO) – MUSSO GIOVANNI (DIRIGENTE USD NOTO)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO SOCIETA’ USD NOTO – BUCCHERI SALVATORE (CALCIATORE TESSERATO USD NOTO) – MUSSO GIOVANNI (DIRIGENTE USD NOTO) Procedimento 11/A Il Vice Procuratore Federale Esaminati gli atti trasmessi alla Procura Federale dalle società calcistiche US Niscemi e AS Caltagirone per gli eventuali provvedimenti di competenza in ordine alle gare nelle quali il calciatore Buccheri Salvatore, tesserato per la USD Noto iscritta per la stagione calcistica 2007/2008 al campionato Siciliano di Promozione, ha partecipato in costanza di squalifica; letta ed assunta, a conforto probatorio, la relazione del collaboratore della Procura federale dalla quale è emerso che: in conseguenza di una espulsione durante la gara Virtus Catania – Noto del 15/12/07, al calciatore Buccheri Salvatore veniva comminata una giornata di squalifica come da C.U. del C.R.S. n°31 del 19/12/07; il calciatore non partecipava al successivo incontro Belvedere – Noto del 06/01/08 che, però, veniva sospeso dal Direttore di Gara tanto da non essere omologato dal Giudice Sportivo come da C.U. del C.R.S. n°35 del 23/01/08, decisione confermata e divenuta definitiva con la pubblicazione del provvedimento n°43 del 11/03/08 della C.D.T.; quanto in fatto, il calciatore Buccheri Salvatore avrebbe dovuto scontare, giusta previsione dell’art.22 comma 4 del CGS., la giornata di squalifica nella gara successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo di annullamento della gara da parte degli organi di Giustizia Sportiva e quindi dell’11/03/08, non avendo pertanto titolo a partecipare all’incontro del 15/03/08 Noto- Biancavilla successivo a tale data; accertato che in realtà il citato calciatore è stato impiegato in costanza di squalifica nel suindicato incontro, ma per tale ipotesi è intervenuto, sul punto, un provvedimento definitivo della C.D.N. con C.U. n°50/CDN che ha irrogato alla USD Noto la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 tanto da non prevederne da parte della Procura un deferimento in ossequio al principio del “ne bis in idem”; considerato che l’interpretazione normativa dell’art.22 c.4 del CGS. è oramai consolidata in giurisprudenza come si può evincere da precedenti statuizioni della Corte di Appello Federale (decisione 28/02/05 in C.U. 32/C in riferimento all’allora vigente art.17 CGS di identico contenuto al già richiamato ed attuale art.22 c.4 CGS), reiterata sul punto della decisione, già rappresentata in narrativa, della C.D.N. con C.U. n°50/CDN (reclamo Biancavilla ASD avverso ed in riforma della decisione della C.D.T. del C.R.S. come da C.U. n°48 del 16/04/08); rilevato, sulla base della documentazione offerta in comunicazione in sede istruttoria, che risulta “per tabulas”che il calciatore Buccheri Salvatore fu impiegato dalla USD Noto in costanza di squalifica nel corso di quattro gare tutte valevoli per il Campionato Promozione Sicilia Girone C, e più precisamente contro le seguenti squadre e nelle indicate date: - Belvedere del 19/03/2008, Niscemi del 05/04/2008, Caltagirone del 11/04/2008, Virtus Catania del 22/04/2008; rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo di Buccheri Salvatore è stato inserito nell’elenco in distinta degli incontri in questione; rilevato che le relative distinte risultavano firmate, quale D.A.U., dal Sig. Musso Giovanni; considerato che il sopramenzionato D.A., sottoscrivendo le relative distinte, ha certificato la regolarità dei tesserati partecipanti alle gare in questione, sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto norme vigenti; ritenuto, che i fatti come sopra descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art.1 c.1 del CGS, in relazione agli artt. 10 c.6 e 22 c.4 dello stesso codice, ascrivibile al tesserato Buccheri Salvatore, calciatore della USD Noto; nonché la violazione dell’art. 61 NOIF con riferimento alla posizione del Sig. Musso Giovanni n.q. di dirigente accompagnatore della USD Noto, in quanto responsabile degli adempimenti preliminari alla gara e, quindi, per avere sottoscritto le distinte di gara contenenti il nominativo di un calciatore non avente diritto a prendervi parte; considerato che dalle citate condotte consegue la responsabilità oggettiva della società USD Noto ai sensi dell’art.4 c.2 del CGS; vista la proposta del relatore, Sostituto Procuratore Avv. Marco Stefanini, visto l’art.32 c.4 del CGS ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia: Buccheri Salvatore, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società USD Noto; Musso Giovanni, dirigente accompagnatore della società USD Noto; la Società USD Noto per rispondere: il calciatore Buccheri Salvatore della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione agli articoli 10 comma 6 e 22 comma 4 dello stesso codice, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza, probità, così come rappresentato e descritto nella parte motiva, avendo partecipato a quattro gare valevoli per il Campionato Promozione Sicilia Girone C in posizione irregolare perché squalificato; il Sig. Musso Giovanni della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’articolo 61 NOIF, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto la distinta ufficiale di gara ove risultava la partecipazione del calciatore Buccheri Salvatore, malgrado lo stesso non ne avesse titolo, come descritto nella parte motiva; la società USD Noto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati così come descritto nella parte motiva. Ricevuto il Deferimento, la Commissione Disciplinare, ha proceduto alla rituale convocazione delle parti deferite alla udienza dibattimentale del 21 Ottobre 2008, ore 15,30, presso i locali della FIGC in Palermo, via Ugo La Malfa 122, alla quale si sono presentati la società USD Noto rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Bonfanti Corrado, il Dirigente della stessa società Dott. Musso Giovanni, il calciatore Buccheri Salvatore che all’epoca dei fatti in contestazione era tesserato per la USD Noto, tutti assistiti dall’Avv. Carducci Alessandro. Preliminarmente da parte del Presidente della Commissione Disciplinare sono stati riassunti ai soggetti intervenuti i fatti e le contestazione riportate nel deferimento della Procura Federale, e successivamente interveniva il Procuratore Federale, che concludeva richiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del calciatore Buccheri Salvatore la squalifica per due gare; a carico del Sig. Musso Giovanni, dirigente della USD Noto, la inibizione sino a tre mesi; a carico della USD Noto la penalizzazione di 3 punti in classifica generale da scontarsi nel corrente campionato siciliano di promozione stagione 2008/2009. Concludeva infine l’Avv. Carducci, difensore dei soggetti deferiti, sostenendo la insussistenza dell’odierno deferimento che si riferisce alla irregolare partecipazione del calciatore Buccheri Salvatore alle gare del 19/3/08, 05/04/08, 11/04/08, 20/04/08 rispettivamente disputate dalla USD Noto contro le squadre delle società Belvedere, Niscemi, Caltagirone, Virtus Catania. Infatti secondo la difesa la decisione della C.D.T. pubblicata sul C.U. 48 del 16/04/08 non sarebbe stata definitiva tanto che in seguito al successivo ricorso della società Biancavilla si è pronunciata definitivamente la C.D.N. con sentenza pubblicata sul C.U 50/CDN del 05/05/08 che ribaltava la sentenza della C.D.T. ed assegnava alla società Biancavilla, in relazione alla gara del 15/03/08 disputata contro la USD Noto, la gara vinta con il punteggio di 3-0. Ugualmente non definitiva doveva dunque ritenersi la decisione della C.D.T. n.43 dell’11/03/2008 che confermava la sentenza del Giudizio di primo grado e disponeva la ripetizione della gara sospesa del 06/01/08 Belvedere-Noto, e dunque, in attesa di definitivo pronunciamento, il calciatore Buccheri Salvatore poteva regolarmente partecipare alle gare del 19/3/08, 05/04/08, 11/04/08, 20/04/08, oggetto dell’odierno deferimento. In conseguenza ed in conclusione l’Avv. Carducci ha chiesto l’assoluzione dei propri assistiti o, in subordine, la concessione delle attenuanti in ragione del fatto che la società USD Noto mostrava la volontà di fare scontare la squalifica al proprio calciatore Buccheri Salvatore, squalifica scaturita dal provvedimento 31 del 19/12/07, non utilizzandolo nelle gara Belvedere-Noto del 06/01/08, gara sospesa e annullata con provvedimento 43 del 11/03/08, ed in quella successiva del 26/01/08 Noto-Comiso. Inoltre il calciatore non partecipava alla gara successiva alla sentenza della CDN n°50/CDN del 05/05/08 ed è in tale gara che il calciatore comunque avrebbe definitivamente scontata la squalifica. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, le argomentazioni della Procura Federale, e valutate le difese della USD Noto e dei tesserati deferiti evidenzia tuttavia che quanto sostenuto dalla difesa si trova in contrasto con le norme federali. Le decisioni della C.D.T. n.43 dell’11/03/08 e 48 del 16/04/08 hanno infatti distinta valenza procedimentale ed infatti: Con il primo provvedimento la C.D.T. emette un giudizio di secondo grado (articolo 30 comma 1 del CGS) esprimendosi su un ricorso presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ed è quindi una sentenza definitiva; Con il secondo provvedimento la CDT emette un giudizio di primo grado al quale fa seguito il giudizio definitivo della CDN (C.U. 50/CDN del 05/05/08) alla quale la società Biancavilla si era rivolta chiedendo il ribaltamento della decisione di primo grado della CDT. Pertanto, alla luce di quanto sopra, incontestabili sono le accuse mosse dalla Procura Federale alla società USD Noto ed ai suoi tesserati: definitiva era la delibera della CDT n.43 dell’11/03/08 ed il calciatore Buccheri Salvatore partecipava irregolarmente alla gara del 15/03/08 (Noto -Biancavilla) oggetto del pronunciamento ultimo del C.U. 50/CDN del 05/05/08, ed alle successive gare del 19/03/08, 05/04/08, 11/04/08, 20/04/08 rispettivamente disputate contro le squadre del Belvedere, Niscemi, Caltagirone, Virtus Catania. In conclusione, concesse le attenuanti richieste, DELIBERA Di infliggere a carico del calciatore Buccheri Salvatore la squalifica per una gara; Di infliggere a carico del dirigente Musso Giovanni la inibizione sino a un mese; Di infliggere a carico della USD Noto la ammenda di €.2000,00.
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