COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Asta Andrea ( tesserato pro tempore calciatore Atletico Scicli) 2. Sig. Pisani Salvatore ( presidente pro tempore ASC Donnalucata) 3. Sig. Mamenti Giuseppe (dirigente accompagnatore pro tempore ASC Donnalucta) 4. ASC Donnalucata

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Asta Andrea ( tesserato pro tempore calciatore Atletico Scicli) 2. Sig. Pisani Salvatore ( presidente pro tempore ASC Donnalucata) 3. Sig. Mamenti Giuseppe (dirigente accompagnatore pro tempore ASC Donnalucta) 4. ASC Donnalucata Procedimento 30/A Considerato che la Procura Federale con nota 1538/1321 del 06 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’articolo 40, comma 4 N.O.I.F. e articolo art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Dato atto che la società ASC Donnalucata ha prodotto memorie difensive le cui argomentazioni non sono esimenti della responsabilità contestata Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere quanti rinviati a giudizio responsabili dei capi d’imputazioni loro ascritti infliggendo ad Asta Andrea la squalifica per mesi 6 (sei); al Sig. Pisani Salvatore l’inibizione per mesi 3 (tre); al sig. Mamenti Giuseppe l’inibizione per mesi 1 (uno); alla società ASD Donnalucata la penalizzazione di punti 4 (quattro) nella classifica di competenza stagione 2008-2009 Ritenuto per quanto accertato documentalmente la società ASD Donnalucata rispende a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 C.G.S. , per le violazioni ascritte ai propri tesserati DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: 1. Al calciatore Asta Andrea la squalifica a tutti gli effetti per mesi 6 (sei) 2. Al dirigente Pisani Salvatore l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1 lettera h del C.G.S. per mesi 2 (due) 3. Al dirigente Mamenti Giuseppe l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 1 (uno) 4. Alla società ASC Donnalucata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva la penalizzazione di 2 (due) punti nella classifica del campionato di competenza stagione 2008 - 2009 La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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