COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig Lo Sardo Diego (Presidente A.S.D.P. Ribera 1954) 2. Società A.S.D.P. Ribera 1954

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig Lo Sardo Diego (Presidente A.S.D.P. Ribera 1954) 2. Società A.S.D.P. Ribera 1954 Procedimento 24/A1 Considerato che la Procura Federale con nota 1495/1386 del 03 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 40 comma 1 ) Regolamento L.N.D. e art.4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite presente l’Avv. Marco Sabato Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascrittile parti rinviate a giudizio, infliggendo al Sig. Lo Sardo Diego l’inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D.P. Ribera 1954 l’ammenda di € 400,00 Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: ha prodotto memorie difensive nelle quali sostiene di ritenere alquanto limitato il periodo “scoperto” per quanto attiene l’utilizzo di un tecnico abilitato e conseguentemente, chiede l’irrogazione di sanzioni al minimo edittale. Ritenuto che le parti deferite devono, comunque, rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente notificato DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Lo Sardo Diego (Presidente A.S.D.P. Ribera 1954) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno) Alla società A.S.D.P. Ribera 1954 a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di €250,00 (duecentocinquanta) La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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