COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Spallino Antonino ( Presidente A.S.D. Sommatino Calcio) 2. Società A.S.D. Sommatino Calcio Procedimento 24/A5

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Spallino Antonino ( Presidente A.S.D. Sommatino Calcio) 2. Società A.S.D. Sommatino Calcio Procedimento 24/A5 Considerato che la Procura Federale con nota 1493/1386 del 03 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 38 comma 1 ) N.O.I.F. e art.40 comma 1) Regolamento L.N.D. e art.4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti , come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Spallino Antonino l’inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Sommatino Calcio l’ammenda di € 400,00 Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: assenti né memorie difensive. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato, giuste motivazioni di cui all’atto di rinvio a giudizio, debitamente notificato agli interessati DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: 1. Al Sig. Spallino Antonino (Presidente A.S.D. Sommatino Calcio) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due) 2. Alla società A.S.D. Sommatino Calcio a titolo di responsabilità diretta per quanto addebitato al suo Presidente, l’ammenda di €300,00 (trecento) La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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