COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Arone Giuseppe ( Presidente A.S.D. Pro Favara) Società A.S.D. Pro Favara Procedimento 27/A3

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Arone Giuseppe ( Presidente A.S.D. Pro Favara) Società A.S.D. Pro Favara Procedimento 27/A3 Considerato che la Procura Federale con nota 1451/1375 del 01 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. e art.4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite ma hanno prodotto memorie difensive Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti ,come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Arnone Giuseppe l’inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Pro Favara l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:nella memoria difensiva giustifica l’assenza di indicazione nelle distinte di gara del tecnico perché assente per malattia con seguito delle sue dimissioni; chiede il proscioglimento di quanti rinviati a giudizio, tenuto conto di avere successivamente provveduto a tesserare un nuovo tecnico abilitato. Ritenuto che rimane accertata, anche per il periodo contestato l’inadempienza dei doveri ed obblighi in materia previsti dalle Norme Federali; che le giustificazioni addotte a difesa non sono esimenti della contestata responsabilità; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Arnone Giuseppe (Presidente A.S.D. Pro Favara) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due) Alla società A.S.D. Pro Favara a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di €300,00 (trecento) La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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