COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Nicolosi Giuseppe ( Presidente A.S.D. Ragazzini Generali) 2. Società A.S.D. Ragazzini Generali Procedimento 34/A1

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Nicolosi Giuseppe ( Presidente A.S.D. Ragazzini Generali) 2. Società A.S.D. Ragazzini Generali Procedimento 34/A1 Considerato che la Procura Federale con nota 1704/1397 del 14 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. e art.4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 18 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti ,di cui all’ atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Nicolosi Giuseppe l’inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Olimpia S. Pietro l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: assenti e nessuna memoria è stata prodotta Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere dei capi di imputazione loro ascritti come da atto di rinvio a giudizio loro debitamente notificato P.Q.M. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Nicolosi Giuseppe (Presidente A.S.D. Ragazzini Generali) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due) Alla società A.S.D. Ragazzini Generali a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €300,00 (trecento) La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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