COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Zingale Salvatore ( Presidente A.S.D.Fiumefreddese S.C.) 2. Società A.S.D.Fiumefreddese S.C. Procedimento 34/A2

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Zingale Salvatore ( Presidente A.S.D.Fiumefreddese S.C.) 2. Società A.S.D.Fiumefreddese S.C. Procedimento 34/A2 Considerato che la Procura Federale con nota 1654/1395 del 13 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. articolo 4 comma 1 C.G.S. in relazione articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. e art.38 comma 1) N.O.I.F. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 18 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti , come da attodi rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Zingale Salvatore l’inibizione per mesi 2 (due); alla A.S.D. Fiumefreddese S.C. l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: ha prodotto memoria difensiva dove ammette di avere depositato il contratto di tesseramento del tecnico solo in data 02 Novembre 2007. Tale tecnico sig. Fichera Napoleone, per problemi fisici, non ha mai fatto parte dell’Organico Tecnico della stessa società. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere delle violazioni di norme in materia, come rituale contestazione, fondata su prove documentali. P.Q.M. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Zingale salvatore (Presidente A.S.D.Fiumefreddese S.C.) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due) Alla società A.S.D.Fiumefreddese S.C. a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €300,00 (trecento) La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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