COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Basiricò Antonio ( Presidente A.S.Kirio Valderice 2002) 2. Società A.S.Kirio Valderice 2002 Procedimento 35/A1
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Basiricò Antonio ( Presidente A.S.Kirio Valderice 2002)
2. Società A.S.Kirio Valderice 2002
Procedimento 35/A1
Considerato che la Procura Federale con nota 1706/1397 del 14 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’ articolo 38 comma 1) N.O.I.F. e art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 18 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, di cui all’ atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Basiricò Antonio l’inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.Kirio Valderice 2002 l’ammenda di € 400,00 (quattrocento)
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: assenti, nessuna memoria difensiva è stata prodotta
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere di quanto loro addebito, come da atto di rinvio a giudizio, debitamente notificato.
P.Q.M.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Basiricò Antonio (Presidente A.S.Kirio Valderice 2002) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due);
Alla società A.S.Kirio Valderice 2002 l’ammenda di € 300,00 (trecento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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