COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Marcello Anastasi ( Presidente A.S.D. Leonzio 1909) 2. Società A.S.D. Leonzio 1909 Procedimento 38/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Marcello Anastasi ( Presidente A.S.D. Leonzio 1909)
2. Società A.S.D. Leonzio 1909
Procedimento 38/A
Considerato che la Procura Federale con nota 1787/1314 del 16 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’ articolo 32 commi 1) e 7) Regolamento L.N.D. come integrato con C.U. n°1 L.N.D. e art.4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 18 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente la società deferita che ha prodotto memorie difensiva. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti le parti deferite, come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Anastasi Marcello l’inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Leonzio 1909 l’ammenda di € 300,00 (trecento)
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il rappresentate la società deferita nulla eccepisce sulla documentata infrazione all’obbligo sancito da norme regolamentari. Si giustifica sulle reali difficoltà economiche ed organizzative ereditate da una passata stagione negativa che ha anche comportato la retrocessione al campionato inferiore. E pur riconoscendo che le sopra ricordate ragioni non sono esimenti della responsabilità loro ascritte, chiede un provvedimento nel minimo edittale.Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere dell’addebito loro ascritto, tenuto conto dei motivi sostenuti a difesa.
P.Q.M.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Marcello Anastasi (Presidente A.S.D. Leonzio 1909) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 1 (uno)
Alla società A.S.D. Leonzio 1909 l’ammenda di € 200,00 (duecento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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