COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig.ra Pitrone Rosanna ( Presidente A.S.D. Giunone Calcio) A.S.D. Giunone Calcio (Ag) Procedimento 34/A-4

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig.ra Pitrone Rosanna ( Presidente A.S.D. Giunone Calcio) A.S.D. Giunone Calcio (Ag) Procedimento 34/A-4 Considerato che la Procura Federale con nota 1705/1397 del 14 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma (1 C.G.S. in relazione all’articolo 40 comma (1 Regolamento L.N.D. e articolo 23 comma (1 N.O.I.F. nonché articolo 4 comma (1 C.G.S. Ritenuto che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 18 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente. E’ stata però prodotta memoria difensiva con la quale si sostiene la non obbligatorietà dell’iscrizione in distinta di gara del nominativo di un tecnico – allenatore poiché la società chiamata in giudizio, svolge la propria attività limitatamente nel settore “puro” giovanile scolastico. Ritiene, per tanto di non dovere rispondere della responsabilità ascritta di cui all’atto di deferimento che và ritenuto nullo per mancanza dei presupposti che ne giustificherebbero la sua proposizione. Il Rappresentante la Procura Federale, chiede un rinvio per esaminare e decidere sulle eccezioni contenute nella memoria difensive. All’udienza di rinvio fissata per il giorno 25 Novembre 2008, il Rappresentante la Procura Federale così conclude: “atteso che la società deferita svolge la propria attività limitatamente al settore “puro” giovanile scolastico e non in altri campionati e/o tornei; atteso che in siffatta ipotesi non sussiste l’obbligo di indicare nella distinta di gara il nominativo di un tecnico abilitato, chiede il proscioglimento per entrambi i capi d’imputazione ritenendo il primo motivo assorbente anche del deferimento sulla posizione del sig. Rigano Luciano” Ciò posto, questo Organo Decidente, condivise ed accolte le conclusioni del rappresentante la Procura Federale DELIBERA: di prosciogliere, le parti rinviate a giudizio, per entrambi i casi d’imputazione ritenendo il primo motivo assorbente anche del deferimento sulla posizione del signor Rigano Luciano. La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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