COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig.Quartarone Antonio (calciatore tesserato A.S.D. Belvedere Citta’ Giardino) 2. Sig. Giavatto Pasquale ( Presidente U.P.D. Scicli – Rg ) 3. U.P.D. Scicli – Rg Procedimento 73/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig.Quartarone Antonio (calciatore tesserato A.S.D. Belvedere Citta’ Giardino) 2. Sig. Giavatto Pasquale ( Presidente U.P.D. Scicli - Rg ) 3. U.P.D. Scicli - Rg Procedimento 73/A Considerato che la Procura Federale con nota 2562/1320 del 14 Novembre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1, art. 46 comma 6 C.G.S.; in relazione all’art. 7, comma 1 ed art. 16 Statuto federale Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Dicembre 2008 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, come da atto di rinvio a giudizio, debitamente notificato, infliggendo al sig. Quartarone Antonio la squalifica per mesi 3 (tre) al sig. Giavatto Pasquale l’inibizione per mesi 5 (cinque); alla società U.P.D. Scicli – Rg quattro (4) punti di penalizzazione nella classifica di competenza campionato 2008-2009 Ritenuto per quanto accertato che le parti rinviata a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: 1. Al sig. Quartarone Antonio (tesserato A.S.D. Belvedere Città Giardini) la squalifica a tutti gli effetti per mesi 3 (tre) 2. Al sg. Giavatto Pasquale (Presidente U.P.D. Scicli – Rg) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1 lettera h del C.G.S. per mesi 5 (cinque) 3. Alla società U.P.D. Scicli – Rg, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la penalizzazione di punti 4 (quattro) nella classifica del campionato di competenza stagione 2008 - 2009 La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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