COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°173 del 30/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig. Lorefice Archimede ( Presidente ASD Bulldog Calcio) ASD Bulldog Calcio (Sr) Procedimento 78/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°173 del 30/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig. Lorefice Archimede ( Presidente ASD Bulldog Calcio) ASD Bulldog Calcio (Sr) Procedimento 78/A Considerato che la Procura Federale con nota 2750/1284 del 21 Novembre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione degli articoli 7 comma 1 e 16 Statuto Federale e art. 4 comma 1 C.G.S. Ritenuto che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 16 Dicembre 2008 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente. Sentito il Rappresentante la Procura Federale, il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti e debitamente contestati, infliggendo al sig. Lorefice Archimede l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 6 (sei); alla società ASD Bulldog Calcio l’ammenda di € 600,00 (seicento). Ritenuto che il presidente della società deferita ha prodotto una memoria difensiva, addebitando il mancato tesseramento dei calciatori partecipanti al torneo “ Pulcini ” a tale Longo Carmelo (non risulta nella scheda censimento della società), il quale ha dichiarato di non avere provveduto all’incarico ricevuto, delegato alla consegna dei tesserini, causa eventi luttuosi in famiglia. Considerato che la società deferita ha partecipato al torneo “ Pulcini “ senza avere tesserato i calciatori; Rilevato che quanto sopra non è esimente della responsabilità ascritta il sig. presidente, quale diretto responsabile della propria società. DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro scritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo al sig. Lorefice Archimede ( Presidente ASD Bulldog Calcio) la inibizione, ai sensi per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. , per mesi 4 (quattro); alla ASD Bulldog Calcio, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento). La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it