COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. San Biagio Camp.Prom. Gir. E Gara Pol. S. Biagio/Mario Zanconti del 20/04/2008 C.U. n.8 del CRL datato 04/09/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. San Biagio Camp.Prom. Gir. E Gara Pol. S. Biagio/Mario Zanconti del 20/04/2008 C.U. n.8 del CRL datato 04/09/2008 La società Polisportiva S. Biagio ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca PASSERINI sino all’8/04/2009, chiedendo una riduzione della sanzione comminatagli. La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come descritto nel rapporto arbitrale, al termine della gara, mentre il direttore di gara si accingeva ad entrare negli spogliatoi veniva circondato da alcuni calciatori della società reclamante che, dopo averlo ripetutamente insultato lo spintonavano. L’arbitro precisa altresì che, mentre cercava di individuare l’autore della spinta ricevuta, veniva raggiunto da uno sputo al volto. Non riuscendo ad identificare il responsabile l’arbitro provvedeva a riferire l’accaduto ai dirigenti di entrambe le squadre. Occorre rilevare che, in seguito alle indagini svolte dalla Procura Federale, è emersa la fattiva collaborazione dei dirigenti della reclamante che si sono immediatamente attivati per favorire l’individuazione dei responsabili dei fatti sopra descritti. Per tale motivo la sanzione comminata dal GS a Luca PASSERINI, il calciatore che ha ammesso la propria responsabilità dell’accaduto, è stata particolarmente benevola in relazione alla gravità del comportamento dallo stesso tenuto, pertanto la squalifica inflitta al calciatore PASSERINI appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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