COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US Fiorente Bergamo Camp.1^ Cat. Gara Lurano/Fiorente Bg. del 28/09/2008 C.U. n.12 del CRL datato 02/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US Fiorente Bergamo Camp.1^ Cat. Gara Lurano/Fiorente Bg. del 28/09/2008 C.U. n.12 del CRL datato 02/10/2008 La società US FIORENTE BERGAMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. Andrea QUAGLIA sino al 26/11/2008, lamentando che lo stesso si sarebbe limitato a cercare di allontanare un calciatore della squadra avversaria “alzando il braccio verso l’interessato... omissis... con la mano rivolta verso il viso del calciatore senza tuttavia essere intenzionato a volerlo colpire con uno schiaffo” e che, pertanto, la sanzione inflitta sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il signor QUAGLIA, al termine della gara in oggetto, ha colpito con uno schiaffo un calciatore avversario. La Commissione Disciplinare rileva altresì che la versione dell’accaduto dedotta dalla reclamante peraltro parzialmente coincidente con quella descritta nel referto non può certamente confutare il contenuto di quest’ultimo, trattandosi di una mera allegazione di parte priva di valenza probatoria. La CD osserva, infine, che la squalifica comminatagli risulta del tutto congrua e proporzionata, anche in considerazione del ruolo di allenatore ricoperto dallo stesso. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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