COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società Atl.Bizzarone Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Loralipomo/Bizzarone del 05/10/2008 C.U. n.11 della Delegazione di COMO datato 09/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società Atl.Bizzarone Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Loralipomo/Bizzarone del 05/10/2008
C.U. n.11 della Delegazione di COMO datato 09/10/2008
La società ATLETICO BIZZARONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Daniele PIATTI sino al 30/09/2009, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti, sentito telefonicamente il direttore di gara per ulteriori chiarimenti sulla dinamica dell’accaduto, rileva quanto segue: in seguito ad una decisione arbitrale il calciatore PIATTI si avvicinava al direttore di gara e protestando lo spingeva con una mano sul petto, come confermato dall’arbitro, non era assolutamente violenta, né il gesto mirava in alcun modo a provocare conseguenze fisiche. La volontà del giocatore era quella di protestare ad una decisione arbitrale che, a detta dello stesso era errata. Detto ciò, occorre precisare che il calciatore sanzionato non ha proferito alcun insulto ed alla vista del cartellino rosso è immediatamente uscito dal terreno di gioco.
Alla luce di quanto detto e di quanto chiarito dall’arbitro, il comportamento comunque gravemente censurabile tenuto dal calciatore PIATTI deve però essere valutato con minor rigore.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Daniele PIATTI a tutto il 30/03/2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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