COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società Pol.Mediglia Camp. Jun.Prov. Gir. A Gara Mediglia/Settalese del 27/09/2008 C.U. n.12 della Delegazione di MILANO datato 02/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società Pol.Mediglia Camp. Jun.Prov. Gir. A Gara Mediglia/Settalese del 27/09/2008 C.U. n.12 della Delegazione di MILANO datato 02/10/2008 La società MEDIGLIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Alessandro SPREA sino al 31/03/2009 e Abderrahmanc CHAMI sino al 31/12/2010, lamentando che le sanzioni irrogate ai calciatori sarebbero eccessive perché i fatti non si sarebbero svolti come indicato dall’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che lo stesso non risulta sottoscritto dal Presidente della società reclamante né altro dirigente delegato all’atto. A conferma della carenza dei poteri depone che per l’audizione il sottoscrittore del reclamo ha prodotto delega del Presidente della società. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto ai sensi dellìart.33 comma 9 del CGS e dispone l’addebito della relativa tassa.
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