COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società Frogmontegani La Rossa Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Frogmontegani/Savorelli dell’ 11/10/2008 C.U. n.14 della Delegazione di MILANO datato 16/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società Frogmontegani La Rossa Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara Frogmontegani/Savorelli dell’ 11/10/2008
C.U. n.14 della Delegazione di MILANO datato 16/10/2008
La società FROGMONTEGANI LA ROSSA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il massaggiatore Jacopo ALBERTI sino al 28/11/2008 e comminata alla società l’ammenda di Euro 100,00 chiedendo in via principale l’annullamento delle sanzioni e in subordine una loro riduzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti e sentito per ulteriori chiarimenti il direttore di gara il quale conferma ampiamente quanto riportato nel referto, rileva che nonostante la richiesta dell’arbitro nessuno della società sanzionata ha consegnato allo stesso le chiavi dello spogliatoio costringendolo a lasciarlo aperto per tutta la durata della gara.
Al termine della gara inoltre, mentre l’arbitro si trovava all’interno del suo spogliatoio, veniva raggiunto dal massaggiatore sanzionato che, dopo essersi introdotto all’interno dello spogliatoio senza il permesso del direttore di gara, contestava il suo operato e, nonostante i ripetuti inviti ad uscire, proseguiva nel suo comportamento per circa dieci minuti. Pertanto, alla luce di quanto sopra le sanzioni disposte dal GS meritano di essere confermate.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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