COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società Cusano Camp. All.Reg. Gir. B Gara Lombardia Uno/Cusano del 05/10/2008 C.U. n.13 del CRL datato 09/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società Cusano Camp. All.Reg. Gir. B Gara Lombardia Uno/Cusano del 05/10/2008 C.U. n.13 del CRL datato 09/10/2008 La società CUSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente Raffaele RUGGERO sino al 18/12/2008, lamentando che quanto è stato contestato al RUGGERO sarebbe maturato a seguito di un incidente di gioco occorso ad un calciatore e che al termine dell’incontro i fatti si sarebbero svolti diversamente da quanto riferito nella delibera del GS. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro il termine regolamentare, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si evince che il sig. RUGGERO si è reso responsabile di tutti i fatti che gli sono stati ascritti e che la sanzione disposta in prime cure appare del tutto congrua alle abituali valutazioni delle Presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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