COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società Peschiera Calcio Camp. All. Prov. Gir. B Gara Peschiera Borromeo/Polisp.Sordio del 05/10/2008 C.U. n.13 della Delegazione di MILANO datato 09/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società Peschiera Calcio Camp. All. Prov. Gir. B
Gara Peschiera Borromeo/Polisp.Sordio del 05/10/2008
C.U. n.13 della Delegazione di MILANO datato 09/10/2008
La società PESCHIERA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inflitto alla società l’ammenda di Euro 150,00 chiedendo in via principale l’annullamento dell’ammenda, in via subordinata una diminuzione della stessa.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il ricorso presentato dalla società Peschiera Calcio risulta lo stesso sprovvisto di sottoscerizione e pertanto, è inammissibile ai sensi dell’art.33 comma 5 del CGS.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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