COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US Villanovese Torneo “BRESCIA OGGI” Cat. Allievi Prov. Gir. “14” Gara Gavardo/Villanovese del 24/09/2008 C.U. n.3 della Delegazione di BRESCIA datato 02/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US Villanovese Torneo “BRESCIA OGGI” Cat. Allievi Prov. Gir. “14” Gara Gavardo/Villanovese del 24/09/2008 C.U. n.3 della Delegazione di BRESCIA datato 02/10/2008 La società VILLANOVESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito Giuseppe VASSALLO sino al 03/11/2008; Flaviano SPIAZZI sino al 17/11/2008; squalificato Marco SELLER sino al 16/12/2008, lamentando che gli inibiti non hanno pronunciato frasi offensive nei confronti dell’arbitro e il sig. VASSALLO non ha ostacolato le rimesse in gioco nello svolgimento nel compito di assistente di parte. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante rileva: la gravità dei comportamenti tenuti dai signori VASSALLO, SPIAZZI e del calciatore SELLER descritti nel referto arbitrale non giustificano le sanzioni inflitte dal GS. Pertanto, meritano di essere ridotte, in relazione agli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l’inibizione al sig. VASSALLO a tutto il 30/10/2008; al sig. SPIAZZI a tutto il 09/11/2008 e al calciatore Marco SELLER a tutto il 30/11/2008, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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