COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AS Vis Nova Camp. Giov.Reg. Gir. C Gara Vis Nova/Merate del 24/10/2008 C.U. n.15 del CRL datato 23/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AS Vis Nova Camp. Giov.Reg. Gir. C Gara Vis Nova/Merate del 24/10/2008 C.U. n.15 del CRL datato 23/10/2008 La società VIS NOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Giovanni FRIGERIO fino al 18/12/2008, lamentando che il FRIGERIO non ha indirizzato alcune frase offensiva nei confronti dell’arbitro. Pertanto, chiede l’annullamento della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto di gara emerge chiaramente che il FRIGERIO ha proferito un insulto al direttore di gara con reiterate proteste. La gravità del suddetto comportamento giustifica una riduzione della squalifica anche in relazione degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del tecnico Giovanni FRIGERIO a tutto il 10/12/2008, disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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