COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US Peschiera Calcio Camp. Giov. Reg. Gir. H Gara Macallesi/Peschiera del 12/10/2008 C.U. n.14 del CRL datato 16/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US Peschiera Calcio Camp. Giov. Reg. Gir. H Gara Macallesi/Peschiera del 12/10/2008 C.U. n.14 del CRL datato 16/10/2008 La società PESCHIERA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore cristiano GAZZOLA fino al 20/11/2008, lamentando che il predetto allenatore non avrebbe proferito alcuna grave bestemmia e che pertanto, la sanzione inflitta dal GS sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che le deduzioni svolte dalla reclamante sono mere allegazioni di parte, certamente non idonee a confutare il contenuto del referto arbitrale dal quale emerge che, nel corso della gara in oggetto, il GAZZOLA ha rivolto espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara, giungendo a proferire una bestemmia. La CD osserva, inoltre, che la sanzione comminata appare del tutto congrua e proporzionata alla condotta posta in essere dall’allenatore GAZZOLA così come descritta nel referto arbitrale. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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