COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US Nuova Zorlesco Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Somaglia/Nuova Zorlesco del 18/10/2008 C.U. n.12 della delegazione di LODI datato 23/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società US Nuova Zorlesco Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara Somaglia/Nuova Zorlesco del 18/10/2008
C.U. n.12 della delegazione di LODI datato 23/10/2008
La società NUOVA ZORLESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Simone MERCOLI fino al 31/12/2008, lamentando che, diversamente da quanto indicato nella delibera reclamata, il calciatore non avrebbe rivolto nessuna espressione offensiva nei confronti dell’arbitro e che, comunque, la sanzione inflitta sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel supplemento di rapporto arbitrale è riportato che il MERCOLI ha rivolto al direttore di gara un gesto ed espressioni gravemente offensive, mentre si trovava a bordo di una autovettura con altre 4 persone. Rileva altresì che le deduzioni svolte dalla reclamante, trattandosi di mere allegazioni di parte, non possono essere considerate idonee a confutare il contenuto del suddetto supplemento di rapporto.
Ciò premesso, la CD ritiene comunque di poter valutare con minor rigore la condotta posta in essere del MERCOLI, non essendosi la stessa concretizzata in gesti violenti e/o minacciosi.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Simone MERCOLI a tutto il 27/11/2008, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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