COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US Virtus Binasco Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara AC Lacchiarella/Virtus Binasco del 11/10/2008 C.U. n.14 della delegazione di MILANO datato 16/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US Virtus Binasco Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara AC Lacchiarella/Virtus Binasco del 11/10/2008 C.U. n.14 della delegazione di MILANO datato 16/10/2008 La società VIRTUS BINASCO ha proposto reclamo avverso la decisione dal GS che ha squalificato l’allenatore Piero GRANATA fino al 19/12/2008, lamentando che non ha pronunciato le fresi lesive della dignità dell’arbitro come addebitatogli. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il ricorso risulta inammissibile in quanto proposto e sottoscritto da persona non abilitata a rappresentare la società ricorrente. Non risulta infatti, che il direttore sportivo sig. Giuseppe Davide PEDONE abbia i necessari poteri e sia munito di delega atta a permettergli di rappresentare la società Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto dispone l’addebito della relativa tassa.
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