COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC La Fortezza Camp. C.5 Serie C2 Gir. A Gara Aurora Cantalupo/La Fortezza del 09/10/2008 C.U. n.15 del CRL datato 23/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società FC La Fortezza Camp. C.5 Serie C2 Gir. A
Gara Aurora Cantalupo/La Fortezza del 09/10/2008
C.U. n.15 del CRL datato 23/10/2008
La società LA FORTEZZA ha proposto reclamo avverso la decisione dal GS che ha il tecnico sig. Corrado ANDREANI fino al 19/11/2008.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto è inammissibile in quanto ai sensi dell’art.45 del CGS, non possono essere impugnate le decisioni del GS per squalifiche ai tecnici fino ad un mese, come quella oggetto del presente ricorso.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto dispone l’addebito della relativa tassa.
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