COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Vedano Camp.2^ Cat. Gir.T Gara Vedano/Nuova Bovisio Masciago del 05/10/2008 C.U. n.10 della delegazione di MONZA datato 16/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Vedano Camp.2^ Cat. Gir.T Gara Vedano/Nuova Bovisio Masciago del 05/10/2008 C.U. n.10 della delegazione di MONZA datato 16/10/2008 La società VEDANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha accolto il reclamo proposto dalla società NUOVA BOVISIO MASCIAGO avverso la posizione irregolare del calciatore Feruccio CENTONZE, lamentando che vi era stato un errore nella compilazione della distinta in quanto era stato inserito il nominativo del calciatore CENTONZE anziché quello del calciatore Simone CAMUZZO il quale ha partecipato alla gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, inviando copia alla controparte, rileva: da accertamenti effettuati da Questa Commissione anche sulla base di documenti prodotti in giudizio dalla società Vedano, è emerso che il calciatore CENTONZE, il giorno 05/10/2008 ore 15,30, mentre si disputava la gara in oggetto si trovava in altro luogo a molti chilometri di distanza dal campo dove si disputava la gara in questione. Ciò posto, vi è stato effettivamente un errore nella compilazione della distinta e il CENTONZE non si trovava quindi in posizione irregolare. Ne consegue che la decisione del GS deve essere integralmente riformata. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE il reclamo proposto riforma del provvedimento del GS, ripristina il risultato ottenuto sul campo (Vedano 4 / Nuova Bovisio Masciago 2), inoltre annulla tutte le altre sanzioni comminate dal GS per la gara in oggetto, disponendo l’accredito della relativa tassa, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it