COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Inveruno Camp.All. Reg. Gir. T Gara Inveruno/Cesano Boscone del 05/10/2008 C.U. n.14 del CRL datato 16/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Inveruno Camp.All. Reg. Gir. T Gara Inveruno/Cesano Boscone del 05/10/2008 C.U. n.14 del CRL datato 16/10/2008 La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclamo proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 (SETTE) giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 comma 4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.14 del CRL datato 16/10/2008 e che il reclamo come si evince dal fax spedito il 04/11/2008 alle ore 11.05 in data 04/11/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it