COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Inveruno Camp.All. Reg. Gir. T Gara Inveruno/Cesano Boscone del 05/10/2008 C.U. n.14 del CRL datato 16/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Inveruno Camp.All. Reg. Gir. T
Gara Inveruno/Cesano Boscone del 05/10/2008
C.U. n.14 del CRL datato 16/10/2008
La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclamo proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 (SETTE) giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 comma 4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.14 del CRL datato 16/10/2008 e che il reclamo come si evince dal fax spedito il 04/11/2008 alle ore 11.05 in data 04/11/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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