COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol Aurora 1973 Camp.3^ Cat. Gir. B Gara Aurora/Vasca del 26/10/2008 C.U. n.14 della Delegazione di COMO datato 30/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol Aurora 1973 Camp.3^ Cat. Gir. B Gara Aurora/Vasca del 26/10/2008 C.U. n.14 della Delegazione di COMO datato 30/10/2008 La Società POL. AURORA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore Massimo JOVINE fio al 02/03/2009 chiedendo una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il reclamo proposto dalla società POL. AURORA risulta lo stesso sprovvisto di sottoscrizione e pertanto, è inammissibile ai sensi dell’art.33 comma 5 del CGS. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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