COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CG Bresso Camp.2^ Cat. Gir. Q Gara CG Bresso/Crespi Morbio del 02/11/2008 C.U. n.17 della delegazione di MILANO datato 06/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CG Bresso Camp.2^ Cat. Gir. Q Gara CG Bresso/Crespi Morbio del 02/11/2008 C.U. n.17 della delegazione di MILANO datato 06/11/2008 La società CG BRESSO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Matteo CALLONI fino al 31/05/2009, lamentando che il calciatore CALLONI si sarebbe avvicinato agli spogliatoi del direttore di gara per conferire con lo stesso e siccome un O. A. che era presente gli negava l’accesso perché lo stesso calciatore si sarebbe comportato da maleducato. A tale comportamento del O.A. il CALLONI avrebbe contestato quanto gli era stato addebitato. Si chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale ed il supplemento emerge inequivocabilmente che il CALLONI si è reso responsabile di tutti i fatti che gli sono stati ascritti e che la sanzione disposta in prime cure merita la più ampia conferma perché sin troppo benevola, in considerazione dell’unitarietà dell’azione che si è svolta sostanzialmente in un unico contesto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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