COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Ornago Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara Vapriese/Ornago del 11/10/2008 C.U. n.13 della delegazione di MONZA datato 06/112008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Ornago Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara Vapriese/Ornago del 11/10/2008 C.U. n.13 della delegazione di MONZA datato 06/112008 La società ORNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Fabio BROGNOLI fino al 06/12/2008, chiedendo una riduzione della sanzione comminata dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, letto il referto arbitrale, rileva: il calciatore BROGNOLI capitano della AS ORNAGO, si rivolgeva al direttore di gara in modo gravemente offensivo. Alla notifica del provvedimento di espulsione, prima di allontanarsi dal terreno di gioco, si avvicinava all’arbitro reiterando le proteste e le minacce. Pertanto, alla luce di quanto sopra e del fatto che il BROGNOLI rivestiva anche la qualifica di capitano la sanzione inflittagli dal GS merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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