COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bregnanese Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Bregnanese/Menaggio del 09/11/2008 C.U. n.18 della CRL datato 13/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bregnanese Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Bregnanese/Menaggio del 09/11/2008 C.U. n.18 della CRL datato 13/11/2008 La società BREGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Francesco CATTANEO per 3 GARE; ha comminato l’ammenda di Euro 300,00 e la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse per responsabilità oggettiva, nonché l’ammenda di Euro 200,00, lamentando che non sono stati posti in essere comportamenti violenti da parte di sostenitori della propria squadra nei confronti dell’arbitro, né è stata messa in pericolo l’incolumità pubblica del direttore di gara. La reclamante nega inoltre che l’arbitro abbia lasciato il centro sportivo senza essere accompagnato dai dirigenti della propria società e che il calciatore CATTANEO non ha offeso o minacciato l’arbitro, limitandosi a una critica irriguardosa dell’operato dello stesso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che l’arbitro lasciava l’impianto sportivo senza che i dirigenti locali lo accompagnassero. Viene inoltre precisato che, mentre a bordo della propria autovettura stava per lasciare l’impianto sportivo, veniva circondato da alcuni tifosi della società ricorrente che gli rompevano lo specchietto dell’autovettura, gli tiravano alcuni pugni sul vetro anteriore della stessa e gli rigavano la fiancata, tentando di aprire la portiera. Il direttore di gara ha precisato inoltre che la BREGNANESE ha utilizzato un dirigente non tesserato e che il calciatore CATTANEO, dopo essere stato espulso per una bestemmia, lo ha insultato e offeso ripetutamente. Alla luce di tali circostanze descritte chiaramente dall’arbitro nel proprio rapporto, le deduzioni svolte dalla ricorrente costituiscono mere allegazioni di parte prive di qualunque valore probatorio e pertanto, non possono trovare accoglimento. La gravità del comportamento tenuto dai sostenitori della BREGNANESE non giustifica la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, mentre giustifica un inasprimento dell’ammenda comminata alla stessa (da Euro 300,00 a Euro 500,00). Sono invece da confermare l’ulteriore ammenda di Euro 200,00 per il comportamento dei dirigenti, nonché la squalifica del calciatore Francesco CATTANEO. PQM Annulla la sanzione comminata dal GS di disputare 1 Gara a porte chiuse; commina alla società BREGNANESE l’ammenda di Euro 500,00 anziché quella di 300,00 e conferma per il resto le decisioni assunte dal GS, inoltre si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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