COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Real Cadorago Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Cadorago/Giov.Canzese del 09/11/2008 C.U. n.16 della Delegazione di COMO datato 13/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Real Cadorago Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Cadorago/Giov.Canzese del 09/11/2008 C.U. n.16 della Delegazione di COMO datato 13/11/2008 La società REAL CADORAGOha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 150,00; squalificato il calciatore Stefano MOLTENI per 4 GARE e il tecnico Fabio LIUZZI fino al 12/01/2009, lamentando che la struttura del campo di Cassina Rizzardi dove si è svolta la gara in oggetto è perfettamente recintato, negando l’addebito mosso al calciatore, così come al tecnico. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale appare chiarissimo nell’esposizione dei fatti. Il tecnico LIUZZI ha attuato un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, aggravato dell’invito a non menzionare nel rapporto il nominativo dei calciatori espulsi. Il calciatore MOLTENI ha posto in essere un comportamento violento nei confronti di un avversario e irriguardoso nei confronti del direttore di gara. La reclamante non ha attuato quanto nelle sue possibilità per evitare quanto accaduto al termine della gara. Le sanzioni inflitte dal GS appaiono coerenti con il metro di valutazione della Presente Commissione Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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