COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Nuova Zorlesco Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Borghetto/Nuova Zorlesco del 09/11/2008 C.U. n.15 della Delegazione di LODI datato 13/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Nuova Zorlesco Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Borghetto/Nuova Zorlesco del 09/11/2008 C.U. n.15 della Delegazione di LODI datato 13/11/2008 La società NUOVA ZORLESCO proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore Roberto LA MARCA fino al 16/12/2008, lamentando che lo stesso non avrebbe rivolto frasi offensive nei confronti del direttore di gara e che, al termine della gara, sarebbe rientrato sul campo, benché allontanato in precedenza, solo per accertarsi delle condizioni di salute di un giocatore infortunatosi. Sempre a dire della reclamante, quindi, la sanzione inflittagli sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il signor LA MARCA, al 25’ del 2° T. è stato allontanato dal campo per aver rivolto nei confronti dell’arbitro frasi irriguardose ed offensive. Nel medesimo referto è altresì riportato che, al termine della gara, l’allenatore è rientrato sul campo di gioco reiterando le proprie proteste verso il direttore di gara, seppure in modo più contenuto. Ciò posto, la C.D.T. ritiene che il comportamento descritto nel referto arbitrale giustifichi pienamente la sanzione inflitta dal GS, senza che, a tal fine, possa attribuirsi alcuna rilevanza alla descrizione dei fatti dedotta dalla ricorrente, trattandosi di mere allegazioni di parte prive di valenza probatoria e di qualsiasi altro riscontro. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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