COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Ferrera Erbognone Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara Robbio/Ferrera Erbognone del 16/11/2008 C.U. n.17 della Delegazione di PAVIA datato 20/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Ferrera Erbognone Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara Robbio/Ferrera Erbognone del 16/11/2008 C.U. n.17 della Delegazione di PAVIA datato 20/11/2008 La società FERRERA ERBOGNONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Manuel PINCETTI per 3 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti, sentito telefonicamente il direttore di gara il quale ha confermato quanto descritto e riportato nel rapporto arbitrale, rileva: che il calciatore PINCETTI dopo un diverbio con l’assistente di parte lanciava contro lo stesso il pallone senza però colpirlo. Il diverbio avvenuto e il lancio del pallone verso l’assistente venivano visti direttamente dal direttore di gara, così come telefonicamente confermato a Questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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