COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Calcio Magenta Camp. All. Reg. Gir. E Gara Magenta/Mazzo del 09/11/2008 C.U. n.13 della Delegazione di LEGNANO datato 20/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Calcio Magenta Camp. All. Reg. Gir. E
Gara Magenta/Mazzo del 09/11/2008
C.U. n.13 della Delegazione di LEGNANO datato 20/11/2008
La società MAGENTA ha proposto reclamo avverso le squalifiche per 3 gare di Roberto SIMONETTI, Fransy GULLI e Riccardo MAMMANA; per 1 gara di CARAVAGLIA Francesco, PARTENOPE Claudio e l’inibizione fino al 17/12/2008 del dirigente Carmelo PARTENOPE e l’ammenda di Euro 100,00, lamentando che le sanzioni sono estremamente sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti avvenuti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto avverso le squalifiche comminate ai calciatori CARAVAGLIA e PARTENOPE è inammissibile ai sensi dell’art.45 del CGS così come quello presentato avverso l’inibizione del dirigente PARTENOPE.
Le squalifiche comminate ai calciatori SIMONETTI, GULLI e MAMMANA per reiterati insulti proferiti al direttore di gara sono da ritenersi congrue e merita di essere confermata infine anche l’ammenda inflitta alla ricorrente per il comportamento offensivo tenuto di propri sostenitori nei confronti dell’arbitro.
PQM
Dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso le squalifiche comminate ai calciatori CARAVAGLIA Francesco, PARTENOPE Claudio e l’inibizione al dirigente PARTENOPE Carmelo e rigetta il reclamo proposto avverso le altre sanzioni disposte dal GS, disponendo infine l’addebito della relativa tassa.
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