COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo IN PROPRIO di Enrico FALCINELLI, Allenatore della squadra Allievi Regionali della società BRESSO CALCIO – Gara del 02/11/2008 tra Rivoltana/Bresso Calcio – C.U. n.17 del CRL datato 06/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo IN PROPRIO di Enrico FALCINELLI, Allenatore della squadra Allievi Regionali della società BRESSO CALCIO – Gara del 02/11/2008 tra Rivoltana/Bresso Calcio – C.U. n.17 del CRL datato 06/11/2008 Il sig. FALCINELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato fino al 15/01/2009, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il rapporto arbitrale nel suo allegato descrive con chiarezza il comportamento ascritto al reclamante. A fronte del contenuto del reclamo, laddove si nega il contatto fisico contestato come avvenuto a fine gara tra il tecnico ed alcuni dirigenti avversari, si è sentito a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha ribadito di aver visto la spinta operata dal FALCINELLI. Pertanto la sanzione inflitta dal GA appare congrua, tenuto conto anche della sospensione dei campionati per il periodo natalizio. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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