COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC La Fortezza Camp. C.5 serie C.2 Gir. A Gara La Fortezza/ACS Olmi del 13/11/2008 C.U. n.19 della CRL datato 20/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC La Fortezza Camp. C.5 serie C.2 Gir. A Gara La Fortezza/ACS Olmi del 13/11/2008 C.U. n.19 della CRL datato 20/11/2008 La società LA FORTEZZA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Corrado ANDRIANI fino al 20/01/2009, lamentando che trattasi di scambio di persona, per errore del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il tecnico della società LA FORTEZZA, squalificato, risulta dal referto arbitrale, essere entrato negli spogliatoi, violando i doveri impostigli ed aver comunicato, dalla tribuna, con la panchina a mezzo walkie-tolkie, poi disattivato, su richiesta dell’arbitro, dallo stesso dirigente della LA FORTEZZA in panchina. Risulta altresì che seppure senza aver proferito frasi ingiuriose, ogni decisione arbitrale sia stata contestata dal tecnico sanzionato. Il direttore di gara, sentito a riguardo, ha confermato di conoscere di conoscere l’ANDRIANI da tempo e quindi di non avere dubbi sull’identità del tecnico. Ritenuto che la squalifica inflitta sia conforme ai criteri adottati dal Questa Commissione in analoghe fattispecie e si giustifica in relazione al comportamento del tecnico della LA FORTEZZA. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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