COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Visconti Camp. 2^ Cat. Gir. S Gara Visconti/Atl.Cesano del 02/11/2008 C.U. n.18 della delegazione di MILANO datato 13/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Visconti Camp. 2^ Cat. Gir. S
Gara Visconti/Atl.Cesano del 02/11/2008
C.U. n.18 della delegazione di MILANO datato 13/11/2008
La società VISCONTI ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore LEYVA ISLA WILLY EDU fino al 02/05/2009, lamentando che il calciatore dopo essere stato insultato pesantemente dagli avversari, ha cercato di protestare vivacemente nei confronti dell’arbitro tanto da richiedere l’intervento dei compagni per calmarlo. Nessun tentativo di aggressione è stato posto in essere dal calciatore nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento descritto dall’arbitro nel proprio rapporto è addebitato al calciatore sanzionato, seppure grave non giustifica la pensante squalifica inflitta allo stesso, in quanto i tentativi di aggressione non consentono alcuna idoneità a raggiungere lo scopo e sostanzialmente si limitano in atti irriguardosi reiterati nei confronti dell’arbitro. Pertanto, la squalifica comminata al calciatore merita di essere ridotta in base agli abituali criteri di valutazione adottati dalla Presente Commissione.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del calciatore LEYVA ISLA WILLY EDU a tutto il 31/03/2009 si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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