COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Dubino Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara Chiavennese/Dubino del 23/11/2008 C.U. n.19 della delegazione di SONDRIO datato 27/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.12.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Dubino Camp. 2^ Cat. Gir. X
Gara Chiavennese/Dubino del 23/11/2008
C.U. n.19 della delegazione di SONDRIO datato 27/11/2008
La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio d 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.19 datato 27/11/2008 delegazione di SONDRIO e che il reclamo come si evince dalla data apposta sul fax (10/12/2008 ore 10,01) e inoltrato in data 10/12/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamanto.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Dubino Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara Chiavennese/Dubino del 23/11/2008 C.U. n.19 della delegazione di SONDRIO datato 27/11/2008"